Registrare contratti di affitto

Autore:

Luca Scuriatti

Data:

29 Luglio 2015

Registrare contratti di affitto

Guida per la registrazione di contratti di affitto aggiornato a gennaio 2015


Registrare un contratto di locazione e? oggi molto semplice. Non e? piu? necessario recarsi agli sportelli degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ne? in banca o in un ufficio postale per il pagamento delle imposte dovute. Si puo? fare tutto agevolmente da casa.

L’Agenzia mette a disposizione, gratuitamente, tutto il software occorrente, nonche? un adeguato servizio di assistenza tecnica necessaria per il suo utilizzo.

Inoltre, registrare un contratto di locazione e? vantaggioso, sia perche? obbliga entrambe le parti al rispetto degli impegni assunti, sia perche? sono riconosciuti considerevoli benefici fiscali a favore dei proprietari e degli inquilini.

In ogni caso, la registrazione dei contratti di locazione e? un obbligo per entrambe le parti:«I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita? immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati» (articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, Finanziaria 2005).


In questa guida esamineremo le regole principali che governano la registrazione del contratto di locazione a uso abitativo fra privati (soggetti, cioe?, che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione), dedicando un capitolo a parte alle procedure da seguire quando si sceglie il regime fiscale della cedolare secca.

In sintesi, la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo:

  • E' obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, tranne nei casi in cui la durata del contratto, non formato per atto pubblico o scrittura privata autentica, non superi i 30 giorni complessivi nell’anno
  • Puo? essere richiesta, indifferentemente, dal locatore (proprietario) o dal conduttore (inquilino) dell’immobile, anche tramite intermediario o delegato
  • Va obbligatoriamente effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, quando si posseggono almeno 10 immobili
  • Va fatta entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se anteriore, dalla sua decorrenza.
     
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