Bilancio non presentato, cosa succede?

Autore:

Shaun De Lucia

Data:

17 Maggio 2021

Tempo di lettura:

2 min

Bilancio non presentato, cosa succede?

Cosa succede se non si presenta il bilancio per molti anni? Quali sono le sanzioni e i rischi?

Il Bilancio è presentato in ritardo se il deposito avviene oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’assemblea che lo ha approvato. Le sanzioni sono ridotte se l’adempimento avviene entro un mese dalla scadenza originaria.

L’art. 2364 c.c. per le S.p.A. (applicabile alle S.r.l. ex art. 2478-bis c.c.), stabilisce che per le società il cui esercizio sociale ha chiuso il 31 dicembre 2020, il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea è stato martedì 30 aprile 2021, di conseguenza, in una situazione normale (assemblea in prima convocazione conclusa regolarmente) la scadenza tecnica del deposito è stata giovedì 30 maggio 2021

Quindi, dal 31 maggio 2021, le presentazioni del bilancio 2020 di norma sono in ritardo (quest'anno si fa un'eccezione per il COVID).

Per i bilanci approvati in seconda convocazione, il termine massimo fa slittare la scadenza al lunedì 01/07/2021, quindi il ritardo si manifesta sicuramente da martedì 02/07/2021.

Per i bilanci prorogati (vedi l’apposita news Bilancio 2021: Approvazione e deposito entro 120 o 180 giorni (Parte I)) saranno tardive le presentazioni a partire da giovedì 01/08/2021 salvo seconda convocazione, che sposta la data del potenziale ritardo a sabato 31/08/2021.

Sanzioni

Le sanzioni per la presentazione del bilancio in ritardo sono riepilogate nel “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese”, campagna bilanci 2021, di Unioncamere (edizione del 10 aprile 2021), in attuazione della disciplina civilistica dell’art. 2360 c.c. in materia di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi”.

L’art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) prevede che: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Ad ogni componente del consiglio di amministrazione, e a ciascun sindaco, (se presente tale organo societario) sarà quindi applicata la seguente sanzione (La sanzione dovrà essere versata mediante modello F23):

Sanzione base art. 2630 Sanzione per Bilanci
da a da a
103 € 1032 € 137,33 € 1376 €
Presentazione entro un mese Presentazione oltre il mese
da a da a
45,78 € 458,67 € 137,33 € 1376 €
Sanzioni ex L. 689/1981*
entro 60 gg. da notifica oltre 60 gg. da notifica
91,56 € 274,67 €

* importo calcolato ove sia stata contestata l’irregolarità e sia applicabile la L.689/1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329 – Modifiche al sistema penale – Capo I – Le sanzioni amministrative – Sezione II Applicazione – Articolo 16 – Pagamento in misura ridotta):

  1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Anche per i bilanci in chiusura al 31/12/2020, sempre per l'emergenza CoronaVirus, è arrivata la proroga che ne permette l'approvazione entro il mese di Giugno. In questo articolo analizziamo le disposizioni del decreto Milleproroghe: i nuovi termini per il deposito e l'approvazione dei bilanci, con particolare focus sulle assemblee a distanza.

L’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021) proroga al bilancio 2020 quanto già previsto per il bilancio 2019 dato dal differimento automatico a 180 giorni, per l’approvazione da effettuare entro il 29.6.2021, a prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” in capo alla società.

Viene prorogata anche la possibilità di intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (audio-video call), a prescindere dalle previsioni statutarie, a condizione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'espressione del voto.

Bilancio non presentato, cosa succede?

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